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D.Lvo 17/08/2005 n. 189Art. 31 - Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica 1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi: - organismi edilizi ed opere di bioedilizia; - opere per la mobilità su gomma e ferro; - opere relative al ciclo intergrato dell'acqua; - opere fluviali e marittime; - opere impiantistiche; - opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità. 2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sarà affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO\IEC 17020. 4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020 come organismi di ispezione di Tipo A, nonchè, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge quadro che siano nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del presente titolo. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. 5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente nè alla gara per l'affidamento della progettazione nè alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tale fine, è comunicato agli organismi di accreditamento. Art. 32 - Procedure di gara 1. L'affidamento della attività di validazione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi a) prezzo b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica c) caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni. 2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica può essere utilizzata la stessa Commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento, di cui fa parte il responsabile del procedimento. 3. Dell'avvenuto affidamento è data pubblicità. Art. 33 - Principi generali delle verifiche ai fini della validazione 1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI CEI EN ISO\IEC 17020, è condotta sulle fasi progettuali poste a base gara: - progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto; - progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto. 2. Gli aspetti del controllo sono a) completezza della documentazione progettuale b) contenuto degli elaborati c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche d) controllo incrociato tra gli elaborati e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento. a) Completezza della documentazione progettuale Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti b) Controllo del contenuto degli elaborati. Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali) c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche. Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi; congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto d) Controllo incrociato fra elaborati. - Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte; -verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro e) Affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento. - Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione; - rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente; - attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati; - verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisionali e definitive; - verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere; - rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; - verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonchè di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali; -rispondenza dell'intervento a quanto previsto dai decreti legislativi 14 agosto 1990 n. 494 e 19 novembre 1999 n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza; - rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto. 3. A conclusione delle attività di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica. Art. 34 - Estensione del controllo e momenti della verifica 1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attività di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessità dell'opera. 2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione » e/o di «comparazione». Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate dovrà essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attività di controllo. 3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessità dell'opera e delle modalità di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento può disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza. 5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle perizie di variante in corso d'opera. 6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali. Art. 35 - Le modalità di validazione 1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato. 2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. 3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Art. 36 - Le responsabilità 1. Nei limiti delle attività di verifica di cui all'articolo 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. 2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti al soggetto aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi 5 anni dalle attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente del soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37 e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alle responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. |
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